LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 8-04-1995
REGIONE TOSCANA

Norme per la gestione dell' anagrafe del
cane, la tutela degli animali d' affezione e la
prevenzione del randagismo

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 28
del 18 aprile 1995
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:
INDICE OMESSO

 

 

ARTICOLO 1

 Finalità
 1.  La Regione Toscana, al fine di favorire una
corretta convivenza tra uomo e animale e di
tutelare la salute pubblica e l' ambiente, promuove
e disciplina la tutela degli animali d' affezione,
condanna gli atti di crudeltà  contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono, stimola l' educazione
al rispetto degli stessi.
  2.  Con la presente legge la Regione Toscana
recepisce inoltre la legge 14 agosto 1991, n. 281.

 

 

ARTICOLO 2

 Istituzione dell' anagrafe canina
 1.  In ogni comune è  istituita l' anagrafe del cane
che viene gestita dalle Aziende Unità  Sanitarie
Locali tramite i competenti servizi.
  2.  I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di
cani provvedono all' iscrizione dei medesimi all' anagrafe
canina.
  3.  Le persone che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono proprietarie o detentrici
di cani di età  superiore agli otto mesi sono tenuti
entro trenta giorni ad iscriverli all' anagrafe canina
e far loro effettuare il tatuaggio.
  4.  Ai fini dell' iscrizione sono ritenuti validi i
contrassegni di delegazioni dell' Ente nazionale di
Cinofilia Italiana.  Il proprietario o detentore dell' animale,
così  contrassegnato, dovrà  provvedere
alla iscrizione all' anagrafe canina delle Aziende
USL di residenza entro 15 giorni dall' entra in
possesso dell' animale.

 

 

ARTICOLO 3

 Operazioni di anagrafe canina
 1.  All' atto dell' iscrizione viene compilata dal
veterinario addetto apposita scheda anagrafica,
predisposta dall' Assessorato alla Sanità , che oltre
ai dati segnaletici dell' animale, riporta le generalità
utili alla identificazione del proprietario o
detentore, nonchè  il codice anagrafico assegnato
all' animale.
  2.  La scheda anagrafica, di cui al comma precedente,
verrà  utilizzata anche per la registrazione
degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria
eseguiti sull' animale.
  3.  Copia della scheda dovrà  essere rilasciata al
proprietario o detentore e deve seguire il cane nei
trasferimenti di proprietà  e detenzione.
  4.  I cani iscritti all' anagrafe canina devono
essere identificati con il codice assegnato all' atto
dell' iscrizione, impresso con tatuaggio indolore.
  5.  Le operazioni di tatuaggio devono essere
effettuate fra il sesto e l' ottavo mese di vita
dell' animale, salvo i casi in cui il possesso inizi
successivamente all' ottavo.  In tal caso iscrizione e
tatuaggio devono avvenire entro trenta giorni
dall' inizio della detenzione.
  6.  Le operazioni di tatuaggio sono effettuate dai
medici veterinari di cui all' art. 2 della presente
legge o liberi professionisti autorizzati dalle Unità
sanitarie locali ed iscritti in un elenco regionale.  Le
operazioni suddette devono essere praticate con
metodi che non arrechino danno all' animale, di
norma sulla faccia interna della coscia destra.
  7.  Il tatuaggio deve comprendere i seguenti
elementi identificativi: sigla della provincia, ultime
due cifre del numero ISTAT del Comune d' appartenenza,
numero progressivo del cane.
  8.  Nel caso in cui le operazioni di tatuaggio
vengano effettuate da medici veterinari libero
professionisti, questi devono darne comunicazione
entro dieci giorni al servizio attività  veterinarie
territorialmente competente, attraverso
idonea certificazione.
  9.  Il servizio per la identificazione ed il tatuaggio
del cane presso le Aziende USL è  gratuito,
salvo quanto dovuto dal proprietario o detentore
del cane, nella misura disposta dal tariffario di cui
all' art. 28 della LR 17 ottobre 1983, n. 69 e
successive modifiche, per la redazione della
scheda anagrafica.

 

 

ARTICOLO 4

 Cani provenienti da altre regioni
 1.  I proprietari di cani provenienti da regioni
nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe
canina e di marcatura provvedono alla sola iscrizione,
restando validi i contrassegni già  apposti.
  2.  I proprietari di cani provenienti da regioni
nelle quali non è  ancora istituito tale servizio,
provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura
dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il
cane è  stato introdotto nel territorio regionale,
fatto salvo quanto disposto dall' art. 2, terzo
comma.

 

 

ARTICOLO 5

 Esenzione e norme particolari
per l' iscrizione all' anagrafe canina
 1.  Le norme relative all' iscrizione all' anagrafe
canina ed al tatuaggio non si applicano:
  a) ai cani appartenenti alle Forze Armate ed alla
polizia;
  b) ai cani al seguito del proprietario o del
detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo
inferiore ai 90 giorni sul territorio regionale
a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

 

 

ARTICOLO 6

 Divieto di soppressione degli animali
da affezione e deroghe
 1.  I cani abbandonati catturati o comunque
ricoverati presso le strutture di cui all' art. 9, non
possono essere soppressi.  Nei casi previsti dagli
art. 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e
successive modificazioni, e nei casi in cui siano
gravemente ammalati, incurabili o di comprovata
pericolosità , i cani possono essere soppressi esclusivamente
in modo eutanasico previa anestesia.
  2.  I gatti in libertà  non possono essere soppressi
salvo i casi in cui siano gravemente malati e
incurabili.  In tal caso la soppressione deve essere
effettuata in modo eutanasico.
  3.  Possono provvedere alla soppressione di
cani e gatti, nei casi consentiti dal primo e
secondo comma, soltanto i medici veterinari,
dipendenti dalle Unità  sanitarie locali o libero
professionisti, che devono rilasciare al gestore del
canile o ai proprietari o detentori degli animali un
certificato dal quale risulti la causa della soppressione.
  4.  E' vietato destinare alla sperimentazione i
cani e i gatti vaganti ritrovati, catturati o comunque
ricoverati presso le strutture di cui alla presente
legge.

 

 

ARTICOLO 7

 Variazione o cancellazione dell' anagrafe
 1.  I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di
cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione
in ambito veterinario della Azienda USL
competente territorialmente:
  a) la scomparsa dell' animale, entro il terzo
giorno successivo all' evento;
  b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo
dell' animale nonchè  il trasferimento della propria
residenza entro e non oltre quindici giorni da
quando il fatto si è  verificato.

 

 

ARTICOLO 8

 Divieto di abbandono.  Rinuncia alla detenzione e
cessione alle strutture pubbliche
 1.  E' vietato a chiunque abbandonare gli
animali domestici detenuti a qualsiasi titolo.
  2.  Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo
del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia
impossibilitato a tenere presso di sè  l' animale, può
chiedere al Sindaco del Comune di residenza
l' autorizzazione a consegnare il cane alla struttura
di cui all' art. 9, secondo comma, della presente
legge.
  3.  Nella domanda di cui al precedente comma
devono essere indicate le cause che impediscono
la detenzione del cane ed allegati i documenti
probatori.
  4.  Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento,
si pronuncia sulla domanda.  In caso di
mancata risposta l' istanza si intende accolta.

 

 

ARTICOLO 9

 Cani e rifugi
 1.  I Comuni singoli, o associati ai sensi della
legge 8 giugno 1992 n. 142 provvedono alla
costruzione o al risanamento dei canili municipali
ed alla costruzione di rifugi per cani, secondo i
criteri stabiliti dagli articoli 15 e 16 della presente
legge.
  2.  Per canile municipale si intende la struttura a
cui affluiscono tutti i cani comunque catturati.
  3.  Per canile rifugio si intende la struttura che
ospita i cani provenienti dal canile comunale di cui
al precedente comma al termine del periodo di
osservazione e dove permangono in attesa di
collegamento.
  4.  La gestione delle strutture di cui ai precedenti
commi è  di competenza dei Comuni singoli o
associati.  Limitatamente ai canili rifugio, i Comuni
possono provvedere alla conduzione tramite
convenzioni, con le Associazioni di Volontariato
iscritte all' Albo regionale previsto all' art. 4 della
LR 26- 4- 1993 n. 28 e che abbiano finalità  protezionistiche.
  5.  Sono esclusi dalle convenzioni i canili che
non dispongono di strutture a norma dei parametri
fissati della presente legge.

 

 

ARTICOLO 10

 Organizzazione e compiti di canili
e rifugi
 1.  Presso il canile rifugio è  garantita ventiquattro
ore su ventiquattro l' assistenza sanitaria
nella forma di pronto soccorso.
  2.  Quando il canile rifugio è  gestito direttamente
dal Comune il servizio di cui al primo
comma è  assicurato tramite convenzioni con
medici veterinari libero - professionisti.  L' incarico a
libero - professionisti è  conferito in base ad una
graduatoria valida per un anno, compilata d' intesa
fra amministrazione comunale ed ordine provinciale
dei medici veterinati, competente territorialmente.
  Nel caso in cui non sia possibile assicurare
il servizio tramite convenzioni con libero - professionisti
il Comune stipula una convenzione con la
Unità  sanitaria locale competente territorialmente.
  3.  Quando il canile rifugio è  gestito dal Comune
mediante convenzione con le associazioni di cui
all' art. 9, quarto comma, esse garantiscono il
servizio di cui al primo comma.
  4.  Possono essere assistiti presso il pronto
soccorso anche cani esterni al canile.  Il costo
dell' intervento e dell' eventuale degenza, determinato
dal tariffario dell' Ordine dei veterinari sono a
carico del proprietario o detentore del cane.
  Quando il cane dopo le prime cure non può  più
essere riconsegnato al proprietario o detentore
perchè  sconosciuto o irreperibile deve essere
trasferito al canile municipale.

 

 

ARTICOLO 11

 Canile Municipale
 1.  Il canile municipale deve essere dotato delle
seguenti strutture:
  a) infermeria;
  b) locale di degenza per gli animali;
  c) reparto ricovero per cuccioli;
  d) cucina;
  e) magazzino:
  f) servizi igienici per il personale addetto;
  g) box di isolamento in numero tale da rispettare
il rapporto di 1 box per ogni 10 cani da
ospitare.
  2.  I box e le strutture di cui al precedente
comma devono essere conformi ai requisiti strutturali
ed alle caratteristiche costruttive di cui
all' allegato A della presente legge.

 

 

ARTICOLO 12

 Canile rifugio
 1.  Il canile rifugio deve essere dotato delle
seguenti strutture:
  a) ambulatorio;
  b) magazzino;
  c) cucina;
  d) servizi igienici.
  I locali di cui alla lett a, b, c, d, possono essere in
comune con il canile di cui all' art. 15.
  2.  Nel caso in cui il Comune intenda ospitare
nel canile rifugio cani di proprietà , a pagamento,
deve costruire reparti a ciò  esclusivamente adibiti.
  3.  I box e le strutture di cui ai precedenti comma
devono essere conformi ai requisiti strutturali e
alle caratteristiche costruttive di cui all' allegato B.

 

 

ARTICOLO 13

 Competenze delle USL
 1.  Alle Unità  sanitarie locali competono:
  - l' esecuzione degli interventi di cui all' art. 2, c.)
5 della legge 281/ 1991 nei canili municipali;
  - la vigilanza igienico - sanitaria sui canili rifugio.
  2.  Nell' ambito dell' attività  di propria competenza
i servizi di prevenzione in ambito veterinario
provvedono, in collaborazione con le amministrazioni
comunali e con le associazioni protezionistiche,
a sottoporre a sterilizzazione i gatti che
vivono in libertà .
  3.  Il servizio attività  veterinarie, su richiesta dei
privati a cui siano ceduti cani ospitati nel rifugio,
provvede gratuitamente alla sterilizzazione dell' animale.

 

 

ARTICOLO 14

 Commissione Regionale Affari Animali
 1.  Entro sei mesi dall' entrata in vigore della
presente legge, viene istituita la Commissione
Regionale Affari Animali, con compiti consultivi
sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti la
presente legge e per quanto previsto dal successivo
art. 17.
  2.  La Commissione è  composta da:
  - L' Assessore regionale alla Sanità  o suo delegato,
che la presiede;
  - un funzionario del Dipartimento Sanità  con
funzioni di segreteria;
  - da tre rappresentanti dei servizi veterinari
delle Aziende USL individuati dalla Giunta
Regionale;
  - da un veterinario designato dall' ordine dei
Medici Veterinari;
  - da tre rappresentanti di Associazioni o gruppi
riconosciuti ai sensi della legge regionale 9 aprile
1990, n. 36, aventi finalità  protezionistiche e di difesa
degli animali.
  3.  La Commissione Affari Animali viene nominata
dalla Giunta Regionale e scade con il rinnovo
del Consiglio Regionale rimanendo in carica fino
alla sua costituzione.
  4.  La Commissione è  convocata dal presidente
almeno tre volte l' anno.

 

 

ARTICOLO 15

 Indennizzi per danni agli allevamenti
zootecnici da cani randagio
inselvatichiti
 1.  Per l' indennizzo dei danni subiti dagli
imprenditori agricoli per la perdita di capi di
bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvatichiti
si applicano le disposizioni di cui alla LR 31
agosto 1994, n. 72,  “Danni causati al patrimonio
zootecnico da animali predatori”.

 

 

ARTICOLO 16

 Contributi
 1.  I Comuni singoli o associati possono beneficiare
di contributi per la costruzione o il risanamento
dei canili presentando progetti alla Regione
entro il 30 settembre di ogni anno.
  2.  L' Amministrazione regionale può  con
proprio atto amministrativo e nei limiti dello
stanziamento di bilancio, erogare contributi in
conto capitale secondo i criteri di cui al successivo
comma 3.
  3.  I contributi di cui al precedente comma sono
erogati a condizione che il Comune o i Comuni
interessati abbiano approvato, con delibera divenuta
esecutiva un progetto di costruzione o risanamento
di un canile da cui risulti il finanziamento
del relativo progetto, per la parte non coperta da
contributo, la data di inizio e di ultimazione dei
lavori.  La conformità  del progetto alle caratteristiche
costruttive ed ai requisiti di cui alla presente
legge deve risultare da una relazione tecnica
redatta dai competenti uffici comunali.
  4.  Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione
del contributo i lavori non siano ultimati la
Amministrazione regionale provvede al recupero
del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia
dovuto a cause di forza maggiore.

 

 

ARTICOLO 17

 Informazione, aggiornamento e
formazione professionale
 1.  Al fine di promuovere un corretto rapporto
fra uomo e animale e di prevenire il fenomeno del
randagismo, la Giunta regionale approva un
programma in cui siano previsti:
  - interventi di informazione della popolazione,
con particolare riguardo alla fascia di età  scolare;
  - interventi di aggiornamento degli operatori
dei servizi che esercitano attività  volte al perseguimento
delle finalità  previste dalla presente legge;
  - interventi di formazione degli operatori delle
Aziende USL finalizzati anche allo svolgimento
dei compiti di educazione sanitaria.

 

 

ARTICOLO 18

 Norme igieniche
 1.  E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi
titolo di cani abbandonare le deiezioni degli
animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio
pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a
giardino.  Le deiezioni suddette dovranno essere
rimosse con mezzi a ciò  idonei.

 

 

ARTICOLO 19

 Sanzioni
 1.  Chiunque viola le disposizioni contenute
negli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge è  soggetto
a sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000
a L. 1.200.000.
  2.  Chiunque viola la disposizione di cui all' artº
7, lett a), è  soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000.
  3.  Chiunque viola la disposizione di cui all' artº
7, lett b), è  soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.
  4.  Chiunque viola le disposizioni di cui all' artº
18 è  soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da L. 25.000 a L. 150.000.
  5.  La competenza ad applicare le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui ai precedenti
comma è  della Regione ai sensi della normativa
vigente.
  6.  Sono fatte salve le disposizioni di cui all' artº
5, comma 4, della L 14- 8- 1991, n. 281, nonchè  la
disposizione di cui all' art. 727 del codice penale,
come modificato dalla L 22- 11- 1993, n. 473,
 “Nuove norme contro il maltrattamento di
animali”.

 

 

ARTICOLO 20

 Norme finanziarie
 1.  Agli oneri derivanti dagli interventi di cui
all' art. 9 della presente legge si fa fronte, per
l' esercizio 1995, con il fondo di cui alla Legge
14- 8- 1991 n. 281 allocato sul capitolo 17212 del
bilancio di previsione, per gli esercizi successivi si
farà  fronte con la legge di bilancio.

 

 

ARTICOLO 21

 Abrogazione e norme finali
 1.  E' abrogata la LR 19 gennaio 1987, n. 4,
 “Istituzione dell' anagrafe del cane e norme particolari
per la prevenzione del randagismo “e la LR
30- 12- 89 n. 89.
  2.  Per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge valgono le norme nazionali vigenti
in materia.
 La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Toscana.
 Firenze, 8 aprile 1995
 La presente legge è  stata approvata dal Consiglio
Regionale il 28 febbraio 1995 ed è  stata vistata
dal Commissario del Governo il 31 marzo 1995.

 

 

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A
Requisiti strutturali e caratteristiche costruttive
dei canili di prima accoglienza e dotazione strumentale.

 

 1.  BOX
  1.1 I box devono essere costruiti con materiali
atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere
facilmente disinfettabili e resistenti all' azione di
acidi ed alcali forti.
  1.2 Le dimensioni dei box devono essere le
seguenti: altezza m 2,50 e superficie mq 4, di cui
mq 2 coperti e mq 2 scoperti
  1.3 I box devono essere dotati di doppio
ingresso al fine di consentire il confinamento del
cane ospitato nella parte coperta o in quella
scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile
dall' esterno, così  da consentire la pulizia e la
disinfezione dei box.
  1.4 Nei box non devono esser presenti fessure
o attrezzature fisse che interferiscano con le
normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.
  1.5 Il pavimento dei box deve essere costruito
con pendenza idonea a consentire il deflusso delle
acque di lavaggio e munito al centro di ciascuno
dei due settori di una griglia di scarico.
  1.6 La zona scoperta del box deve essere
protetta con una griglia metallica idonea ad impedire
la fuoriuscita del cane.
 2.  INFERMERIA
  2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria
ed il rivestimento delle pareti, non inferiore
a m 2 di altezza, devono essere in materia lavabile.
  Il pavimento deve essere inoltre costruito con una
pendenza idonea a consentire il deflusso delle
acque di lavaggio in una griglia centrale.
  2.2 Il locale adibito ad infermeria deve essere
dotato di servizi di erogazione di acqua fredda e
calda, con comando a pedale.
  2.3 La dotazione strumentale dell' infermeria
deve comprendere:
  - Microscopio per esami parassitologici;
  - attrezzatura per l' esecuzione del tatuaggio;
  - attrezzatura medicale per l' esecuzione degli
interventi di sterilizzazione;
  - frigorifero per conservazione dei prodotti
immunologici.

 3.  SALA INTERNA
  3.1 Nel locale non devono esistere strutture
permanenti tali da impedire normali operazioni di
disinfezione e disinfestazione.
  3.2 Il locale deve essere dotato di gabbie mobili
idonee ad ospitare gatti sterilizzati.

 4.  REPARTO RICOVERI CUCCIOLI
  4.1 Il locale deve avere le caratteristiche di cui
al punto 3.1
  4.2 Il reparto deve essere dotato di gabbie
mobili sopraelevate da terra almeno 60 cm, per
l' ospitalità  dei cuccioli.
  4.3 Il locale deve essere attrezzato con box per
ospitare cucciolate con madre, con le caratteristiche
di cui al punto 4.2, e delle seguenti dimensioni:
altezza di m 2,70 e superficie di mq 4
  4.4 Nel reparto, che deve essere dotato di
impianto di riscaldamento, la temperatura deve
essere compresa tra 20 e 30 gradi centigradi.

 5.  MAGAZZINO, CUCINA, SERVIZI IGIENICI
  5.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono
quelle previste dalla vigente normativa urbanistica
ed igienico - sanitaria

 

 

ALLEGATO 2:

Allegato B
Requisiti strutturali minimi e caratteristiche
costruttive dei canili rifugio

 

 1.  BOX
  1.1 I box devono essere costruiti con i materiali
previsti all' allegato A punto 1.1 ed avere le stesse
caratteristiche costruttive di cui al punto 1.3, 1.4,
1.5, 1.6 dello stesso allegato.
  1.2 Le dimensioni dei box devono essere le
seguenti: altezza m 2,50 e superficie mq 8, di cui
mq 6 scoperti.
  1.3 Al fine di evitare il diffondersi di eventuali
malattie i box devono essere costruiti in moduli di
10, ciascun modulo distante non meno di m 10
dall' altro.
  1.4 Ciascun modulo deve essere collegato ad
una zona di sgambatura di mq 200.
  1.5 I box destinati alla eventuale custodia a
pagamento di cani di proprietà  devono essere
dislocati in moduli separati dagli altri almeno m
20.
 2.  AMBULATORIO
  2.1 L' ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche
costruttive previste ai punti 2.1 e 2.2 dell' allegato
A per l' infermeria.
  2.2 La dotazione strumentale dell' ambulatorio
deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli
interventi medici erogati in una struttura di pronto
soccorso.

 3.  MAGAZZINO, CUCINA, SERVIZI IGIENICI
  3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono
le stesse indicate nell' allegato A, P 5.1